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Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 · Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 395 — Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)

Decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995, n. 3 Art. 35Nuovi stipendi

TITOLO II FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE (ARMA DEI CARABINIERI E CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA).

In KraftAmtlicher Text

1. Gli stipendi stabiliti dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , e dall' art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 232 , comprensivi del conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all' art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 , sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde: Livello V L. 113.000 " VI L. 123.000 " VI-bis L. 131.000 " VII L. 139.000 " VII-bis L. 150.000 " VIII L. 161.000 " IX L. 182.000

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 dicembre 1995.

3. Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello V L. 86.000 " VI L. 94.000 " VI-bis L. 100.000 " VII L. 106.000 " VIII L. 123.000 " IX L. 140.000 4. Dal 1 settembre 1995 al livello VII bis di cui ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 198, e n. 199 , compete l'aumento mensile lordo di L. 114.000. 5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo ed assorbono il miglioramento economico mensile lordo previsto dal decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89 , convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186 . 6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono: Livello V L. 11.677.000 " VI L. 13.047.000 " VI-bis L. 14.143.000 " VII L. 15.239.000 " VII-bis L. 16.471.000 " VIII L. 17.703.000 " IX L. 20.495.000. (2) ((3)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 ha disposto (con l'art. 11) che "gli stipendi stabiliti dal presente articolo 35 sono incrementati, a regime, dalle seguenti misure mensili lorde: Livello V . .. L. 187.000 Livello VI . .. L. 200.000 Livello VI-bis L. 210.000 Livello VII . . L. 220.000 Livello VII-bis L. 229.500 Livello VIII . .L. 239.000 Livello IX . .. L. 262.000 2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 luglio 1997. 3. Dal 1 gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello V . .. L. 65.000 Livello VI . .. L. 70.000 Livello VI-bis . L. 74.000 Livello VII . .. L. 78.000 Livello VII-bis .L. 80.500 Livello VIII . ..L. 83.000 Livello IX . .. L. 91.000

4. Dal 1 dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello V . .. L. 140.000 Livello VI . .. L. 150.000 Livello VI-bis . L. 157.000 Livello VII . .. L. 165.000 Livello VII-bis .L. 172.000 Livello VIII . ..L. 179.000 Livello IX . .. L. 196.000

5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono: Livello V . .. L. 13.921.000 Livello VI . .. L. 15.447.000 Livello VI-bis .L. 16.663.000 Livello VII . ..L. 17.879.000 Livello VII-bis L. 19.225.000 Livello VIII . .L. 20.571.000 Livello IX . .. L. 23.639.000."

----------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 nel modificare l' art. 11 del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 ha conseguentemente disposto (con l'art. 35) che " "Gli stipendi stabiliti dall' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 , sono incrementati, a regime delle seguenti misure mensili lorde: =================================================================== Livello V lire 71.000 Livello VI lire 77.000 Livello VI-bis lire 80.000 Livello VII lire 83.000 Livello VII-bis lire 86.500 Livello VIII lire 90.000 Livello IX lire 101.000 ------------------------------------------------------------------- 2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° agosto 1999. 3. Dal 1° ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: =================================================================== Livello V lire 39.000 Livello VI lire 42.000 Livello VI-bis lire 43.500 Livello VII lire 45.000 Livello VII-bis lire 47.000 Livello VIII lire 49.000 Livello IX lire 55.000 ------------------------------------------------------------------- 4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo. 5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono : =================================================================== Livello V lire 14.773.000 Livello VI lire 16.371.000 Livello VI-bis lire 17.623.000 Livello VII lire 18.875.000 Livello VII-bis lire 20.263.000 Livello VIII lire 21.651.000 Livello IX lire 24.851.000 ------------------------------------------------------------------- 6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall' articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 ".