Decreto del presidente della repubblica 14 luglio 1995, n. 3 Art. 7Funghi porcini Art. 19, legge 23 agosto 1993, n. 352
1. E' vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo (porcini), di cui all'art. 5, comma 1.
2. Con la denominazione "funghi porcini" possono essere posti in commercio solo funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo.
3. La vendita dei funghi secchi sfusi e' soggetta all'autorizzazione comunale, ai sensi dell'art. 2.
Nota all'art. 7: - Il testo dell' art. 19 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), e' il seguente: "Art. 19. - 1. E' vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo (porcini) che abbiano caratteristiche merceologiche classificabili come extra (sezioni intere e carne perfettamente bianca). Tali funghi sono posti in vendita previa autorizzazione rilasciata dal comune, sentita la commissione di cui all' art. 11 della legge 11 giugno 1971, n. 426 . 2. E' consentita la vendita dei funghi secchi sminuzzati purche' rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 17, comma 5".
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 14 luglio 1995, n. 3 Art. 11
- Decreto del presidente della repubblica 14 luglio 1995, n. 3 Art. 17
- Decreto del presidente della repubblica 14 luglio 1995, n. 3 Art. 19
- Decreto del presidente della repubblica 14 luglio 1995, n. 3 Art. 2
- Decreto del presidente della repubblica 14 luglio 1995, n. 3 Art. 5