Decreto del presidente della repubblica 14 luglio 1995, n. 3 Art. 6Confezionamento dei funghi Art. 18, legge 23 agosto 1993, n. 352
1. I funghi secchi sono venduti interi o sminuzzati, in confezioni chiuse, con l'indicazione facilmente visibile del nome scientifico accompagnato dalla menzione di cui all'art. 5, comma 6.
2. Le imprese ed i soggetti singoli o associati che svolgono attivita' di preparazione o di confezionamento di funghi spontanei secchi o conservati indicano nella richiesta di autorizzazione, di cui all' art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modifiche ed integrazioni, anche le generalita' del micologo sotto il cui controllo avviene l'identificazione delle specie di cui all'art. 5. Le imprese gia' operanti alla data di entrata in vigore della legge 23 agosto 1993, n. 352 , si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 30 giugno 1998.
3. I contravventori delle disposizioni di cui al comma 2 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione.
Nota all'art. 6: - Il testo dell' art. 18 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), e' il seguente: "Art. 18. - 1. I funghi secchi sono venduti, con l'indicazione facilmente visibile del nome scientifico del fungo contenuto, in confezioni chiuse, con almeno la meta' di una facciata trasparente, in modo da consentire il controllo del contenuto, ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 . 2. Ogni confezione deve contenere funghi della stessa specie. 3. Le imprese e i soggetti singoli o associati che svolgono attivita' di preparazione o di confezionamento di funghi secchi o conservati indicano nella richiesta di autorizzazione, di cui all' art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni, anche le generalita' del perito od esperto nella materia, regolarmente iscritto al ruolo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, sotto il cui controllo avvengono la lavorazione ed il confezionamento. Le imprese gia' operanti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il termine di dodici mesi dalla data suddetta. 4. I contravventori alle disposizioni di cui al comma 3 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione".
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 14 luglio 1995, n. 3 Art. 18
- Decreto del presidente della repubblica 14 luglio 1995, n. 3 Art. 2
- Decreto del presidente della repubblica 14 luglio 1995, n. 3 Art. 5