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Decreto del presidente della repubblica 14 luglio 1995, n. 3 · Decreto del presidente della repubblica 14 luglio 1995, n. 376 — Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati

Decreto del presidente della repubblica 14 luglio 1995, n. 3 Art. 8Gamme di quantita' nominale Art. 20, legge 23 agosto 1993, n. 352

In KraftAmtlicher Text

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere stabilite gamme di quantita' nominale dei preimballaggi di funghi secchi destinati al consumatore.

2. Le gamme di cui al comma 1 possono essere modificate o integrate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Nota all'art. 8: - Il testo dell' art. 20 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), e' il seguente: "Art. 20. - 1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le gamme di quantita' e di capacita' nominali dei contenitori per i preimballaggi di funghi secchi. 2. Il valore di umidita' del prodotto preimballato non puo' essere superiore al 12 per cento (Piu' o Meno) 2 m/m".