Decreto del presidente della repubblica 14 luglio 1995, n. 3 Art. 11Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 , ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, e' affidata, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, agli agenti del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazioni e sanita' dell'Arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, alle aziende USL, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie ed agli uffici di sanita' marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero della sanita'.
2. Le guardie giurate, addette ai compiti di vigilanza, devono possedere i requisiti di cui all' art. 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , ed essere riconosciute dal prefetto competente per territorio.
Nota all'art. 11: - Il testo dell' art. 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ), e' il seguente: "Art. 138. - Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti: 1 essere cittadino italiano; 2 avere raggiunto la maggiore eta' ed avere adempiuto agli obblighi di leva; 3 sapere leggere e scrivere; 4 non avere riportato condanna per delitto; 5 essere persona di ottima condotta politica e morale; 6 essere munito della carta di identita'; 7 essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro. La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal prefetto".
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 14 luglio 1995, n. 3 Art. 138