Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 31 Art. 2Costituzione e manutenzione del posto telex
1. L'apparecchio terminale utilizzato per espletare il servizio telex deve essere installato nella sede operativa dell'utente.
2. Nel caso in cui l'apparecchio terminale sia acquisito in proprio dall'utente, l'Amministrazione provvede esclusivamente alla realizzazione del collegamento tra la rete telegrafica pubblica a commutazione e la sede d'utente fino all'apposita terminazione, mentre l'installazione e la manutenzione dell'apparecchio terminale sono a cura dell'utente che vi provvede per il tramite di ditte autorizzate. A richiesta dell'utente l'Amministrazione puo' provvedere alla manutenzione dell'apparecchio terminale anzidetto.
3. Qualora l'apparecchio terminale venga fornito in uso dall'Amministrazione, l'installazione, il collegamento alla rete e la manutenzione sono a cura dell'Amministrazione stessa.