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Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 · Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 255 — Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 29Deroghe all'obbligo della trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio servito

TITOLO II Capo I CONCESSIONI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

In KraftAmtlicher Text

1. L'obbligo di trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale e' rilasciata la concessione puo' essere derogato:

a) per le emittenti locali: 1) in relazione alla rilevanza locale del contenuto del programma; 2) nel caso in cui i programmi siano diretti alle diverse comunita' linguistico-culturali presenti nel territorio servito; 3) nel caso di eventi occasionali o eccezionali e non prevedibili;

b) per le emittenti nazionali esclusivamente per eventi occasionali o eccezionali e non prevedibili.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, la deroga deve essere prevista da apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni caso per caso ovvero, se a carattere permanente, per non piu' di un quinto del tempo di trasmissione giornaliera.

3. Nel caso di deroga per eventi occasionali o eccezionali e non prevedibili il direttore responsabile dei programmi dell'emittente deve darne comunicazione, entro ventiquattro ore dall'avvenuta trasmissione, al direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente che, nel caso in cui non riscontri l'occasionalita' o l'eccezionalita' e la non prevedibilita' dell'evento, provvede alla segnalazione di cui all'articolo 31, comma 16, della legge.

Nota all'art. 29: - Per il testo dell' art. 31 della legge n. 223/1990 vedi in nota all'art. 15.