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Decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1968, n. 4 · Decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1968, n. 488 — Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria

Decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1968, n. 4 Art. 1

TITOLO I AUMENTO E NUOVO SISTEMA DI CALCOLO DELLE PENSIONI DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In KraftAmtlicher Text

A decorrere dal 1 maggio 1968, le pensioni ordinarie e supplementari a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, aventi decorrenza anteriore al 1 maggio 1968, sono aumentate nella misura di lire 2.400 mensili. ((7))

--------------- AGGIORNAMENTO (7) La Corte Costituzionale con sentenza 29 aprile-19 giugno 1981, n. 101 (in G.U. 1a s.s 24/06/1981 n. 172) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), nella parte in cui, prevedendo per le pensioni supplementari l'aumento nella misura di lire 2.400 mensili, lo limita a quelle aventi decorrenza anteriore al 1 maggio 1968 e non lo estende a quelle, egualmente liquidate con il sistema contributivo, aventi decorrenza posteriore al 30 aprile 1968".