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Decreto 12 luglio 1993, n. 371 · Decreto 12 luglio 1993, n. 371 — Regolamento concernente i criteri e le modalita' di organizzazione e funzionamento nonche' le procedure per l'attuazione degli interventi operativi del comitato tecnico centrale per l'esecuzione della demolizione delle opere e manufatti realizzati abusivamente su suolo del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici

Decreto 12 luglio 1993, n. 371 Art. 7

Capo II PROCEDURE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

In KraftAmtlicher Text

1. Le spese relative alle demolizioni, nonche' quelle indispensabili per l'attuazione degli interventi deliberati ai sensi dell'art. 5, sono a carico delle amministrazioni e enti pubblici indicati nel comma 3 dell'art. 17- bis del citato decreto-legge n. 152 del 1991 , ovvero del comune richiedente cui spetta, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 47 del 1985 , provvedere alla demolizione delle opere abusivamente realizzate su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici. Le predette amministrazioni hanno diritto di rivalsa sui soggetti responsabili degli abusi.

2. Ai fini del recupero delle somme l'amministrazione interessata predispone apposito provvedimento formale di liquidazione delle spese che, vistato dal comitato tecnico centrale, viene comunicato nelle forme di legge ai soggetti responsabili degli abusi, tenuti a sostenere i relativi oneri, ed assegna il termine di trenta giorni per il pagamento degli importi richiesti. Trascorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, la stessa amministrazione trasmette al prefetto competente per territorio copia del provvedimento di liquidazione, corredato dell'avvenuta notifica nei confronti degli interessati. Il prefetto emana l'ingiunzione assegnando agli interessati l'ulteriore termine di trenta giorni ai fini del versamento delle somme dovute. Qualora nel termine stabilito non sia effettuato il pagamento, si fa luogo alla riscossione delle somme dovute, con la procedura prevista dagli articoli 2 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 .

Note all'art. 7: - Il testo vigente dell'intero art. 17- bis del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 , (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparezza e buon andamento dell'attivita' amministrativa) e' il seguente: "Art. 17-bis. - 1. E' istituito presso il Ministero dell'interno il comitato tecnico centrale per l'esecuzione della demolizione delle opere e manufatti realizzati abusivamente su suolo del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici. 2. Il comitato e' presieduto da un prefetto ed e' composto da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, delle finanze, dei lavori pubblici e della marina mercantile. Dei predetti componenti almeno due sono designati tra appartenenti ai ruoli tecnici delle rispettive amministrazioni. Del comitato possono, di volta in volta, essere chiamati a far parte, senza aver diritto a corresponsione di somme a qualunque titolo, rappresentanti di altre amministrazioni o enti pubblici interessati. 3. Quando, espletate senza esito le procedure di gara per l'affidamento dei lavori di demolizione indicate nell' art. 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , sussista la materiale impossibilita' di dare esecuzione alle ordinanze di demolizione per carenza dei mezzi tecnici occorrenti, le amministrazioni e gli enti pubblici proprietari dei suoli su cui insistono le opere abusive possono richiedere al prefetto della provincia l'intervento del comitato. La richiesta e' trasmessa al predetto comitato corredata da una relazione del prefetto che, qualora sussistono particolari esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, acquisisce il preventivo parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. 4. Per le finalita' di cui al comma 1, il comitato provvede all'elaborazione del progetto di demolizione, e sovrintende alla esecuzione dello stesso alla quale si provvede con personale e mezzi delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle altre amministrazioni dello Stato; tenuto conto del'le rispettive dotazioni di attrezzature e mezzi tecnici in relazione all'entita' dell'intervento. 5. Il prefetto ove necessario, dispone che l'esecuzione avvenga con l'assistenza della forza pubblica. 6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentiti i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e della marina mercantile, sono determinati i criteri e le modalita' di organizzazione e funzionamento del comitato, nonche' le procedure per l'attuazione degli interventi operativi. 7. Salvo quanto previsto dall' art. 4, commi 5 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 , le disposizioni del presente articolo possono applicarsi anche ai beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni, quando si tratti di opere e manufatti abusivi ricompresi tra quelli indicati nel comma 1. 8. Le spese relative alle demolizioni sono a carico delle amministrazioni richiedenti e assistite dai privilegi di legge per la riscossione delle imposte". I commi 5 e 6 del' art. 4 del D.L. n. 230/1989 (Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 ), sopracitati, disciplinano le proce- dure per la destinazione dei beni immobili e dei beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della legge n. 575/1965 . Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo dell'art. 27 della menzionata legge n. 47/1985 : "Art. 27 (Demolizione di opere). - In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa e' disposta dal sindaco su valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta comunale. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee iscritte all'albo nazionale dei costruttori, indicate in numero di almeno cinque dal provveditore regionale alle opere pubbliche. Nel caso di impossibilita' di affidamento dei lavori, il sindaco ne da' notizia al prefetto, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa iscritta all'albo nazionale dei costruttori se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta. Il rifiuto ingiustificato da parte dell'impresa di eseguire i lavori comporta la sospensione dall'albo per un anno". - Il testo dell' art. 14 della legge n. 47/1985 e' riportato in nota all'art. 4.