Decreto 12 luglio 1993, n. 371 Art. 4
Capo II PROCEDURE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
1. Ai fini della richiesta di intervento del comitato tecnico centrale, le amministrazioni e gli enti pubblici proprietari dei suoli su cui insistono le opere abusive da demolire inoltrano formale istanza al prefetto della provincia. Qualora la richiesta provenga da amministrazioni o enti diversi dal comune competente per territorio, la stessa dovra' essere inviata, per conoscenza, al sindaco ai sensi e per gli effetti dell' art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , nonche' degli articoli 4 e 14 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 .
2. Qualora i suoli su cui insistono le opere abusive da demolire siano di proprieta' statale e in uso ad amministrazioni pubbliche e' fatto obbligo a queste ultime di segnalare all'intendente di finanza competente per territorio l'esistenza di opere abusive ai fini della richiesta di intervento del comitato tecnico centrale.
Note all'art. 4: - Il testo vigente dell' art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilita' dei suoli) e' il seguente: "Art. 1 (Trasformazione urbanistica del territorio e concessione di edificare). - Ogni attivita' comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere e' subordinata a concessione da parte del sindaco, ai sensi della presente legge". - L' art. 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) attribuisce al sindaco la vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia nel territorio comunale, nonche' la competenza a provvedere alla demolizione di opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi. - Il testo vigente dell'art. 14 della medesima legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e' il seguente: "Art. 14 (Opere eseguite su suoli di proprieta' dello Stato o di enti pubblici). - Qualora sia accertata l'esecuzione di opere da parte di soggetti diversi da quelli di cui al precedente art. 5 in assenza di concessione ad edificare, ovvero in totale o parziale difformita' dalla medesima, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il sindaco ordina, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi. La demolizione e' eseguita a cura del comune ed a spese dei responsabili dell'abuso".
Verweist auf
- Decreto 12 luglio 1993, n. 371 Art. 1
- Decreto 12 luglio 1993, n. 371 Art. 14
- Decreto 12 luglio 1993, n. 371 Art. 5