Decreto 12 luglio 1993, n. 371 Art. 6
Capo II PROCEDURE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
1. Dopo l'approvazione della proposta da parte del comitato, il progetto, ove prescritto, viene sottoposto ai pareri tecnici e amministrativi dei competenti organi consultivi ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
2. All'esecuzione del progetto nei termini e secondo le modalita' nello stesso indicati provvedono gli organi tecnici dell'amministrazione di cui all'art. 5, previa tempestiva comunicazione al prefetto della provincia e al sindaco competente per territorio.