Decreto 12 luglio 1993, n. 371 Art. 5
Capo II PROCEDURE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
1. Il comitato, sulla base della proposta tecnica formulata dal relatore, definisce e approva il progetto di demolizione, individuando l'amministrazione dello Stato che dovra' provvedere all'esecuzione dei lavori con personale e mezzi tecnici in dotazione. Il comitato provvede, altresi', a nominare tra i propri componenti un comitato ristretto incaricato di sovrintendere all'attuazione degli interventi deliberati, che, al compimento della demolizione, relazionera' sull'attivita' eseguita.