Decreto 11 maggio 1987, n. 186 Art. 8
L'art. 27 del decreto ministeriale 18 luglio 1985, e successive modificazioni, e' modificato come segue: "Art. 27 - Compensazioni private di merci.- L'esecuzione degli accordi di compensazione privata di merci intercorsi tra residenti e non residenti deve essere autorizzata, anche per le merci a dogana, dal Ministero del commercio con l'estero. Le importazioni e le esportazioni delle merci oggetto degli accordi di compensazione privata sono effettuate con presentazione in dogana di moduli valutari sottoposti a visto di banca abilitata. Il regolamento mediante merci dei compensi di lavorazione delle merci importate od esportate in via temporanea e' consentito quando sia previsto nelle autorizzazioni doganali alla effettuazione delle operazioni commerciali temporanee concernenti le merci soggette a lavorazione".
Verweist auf
- Decreto 11 maggio 1987, n. 186 Art. 27