Decreto 11 maggio 1987, n. 186 Art. 10
Il punto 22) della lettera B) (Merci la cui esportazione definitiva e' consentita dalle dogane senza presentazione di modulo valutario e - con esclusione delle merci di cui ai punti 2), 3), 6) e 12) - per autorizzazione generale di deroga ai divieti economici) dell'allegato 2 del decreto ministeriale 18 luglio 1985 e' modificato come segue: 22) merce giacente in dogana non ritirata dal destinatario residente di valore non superiore a lire venti milioni.