Decreto 11 maggio 1987, n. 186 Art. 6
L'art. 19 del decreto ministeriale 18 luglio 1985, e successive modificazioni, e' cosi' modificato: "Art. 19 - Importazioni definitive senza impegno di regolamento valutario. - Sono autorizzate in via generale le importazioni definitive senza impegno di regolamento valutario. Esse sono consentite dalle dogane su presentazione di modulo valutario sottoposto a visto di banca abilitata".
Verweist auf
- Decreto 11 maggio 1987, n. 186 Art. 19