Decreto 29 novembre 2011, n. 223 Art. 9Doveri
1. L'esperto deve comportarsi in maniera irreprensibile e professionale nello svolgimento dei suoi compiti e mansioni contrattuali, tenuto anche conto di quanto previsto dal Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
2. L'esperto deve attenersi agli articoli 142 e 148 del DPR n. 18/1967 .
3. E' obbligo dell'esperto prestare la propria opera anche all'estero quando la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo lo disponga ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 .
4. L'esperto non puo' esercitare il commercio, l'industria, ne' alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di altri soggetti pubblici o privati o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro o in enti di qualsiasi natura che ricevono erogazioni dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.