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Decreto 29 novembre 2011, n. 223 · Decreto 29 novembre 2011, n. 223 — Regolamento recante norme per la disciplina dei contratti degli esperti di cooperazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo). (12G0006)

Decreto 29 novembre 2011, n. 223 Art. 9Doveri

In KraftAmtlicher Text

1. L'esperto deve comportarsi in maniera irreprensibile e professionale nello svolgimento dei suoi compiti e mansioni contrattuali, tenuto anche conto di quanto previsto dal Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

2. L'esperto deve attenersi agli articoli 142 e 148 del DPR n. 18/1967 .

3. E' obbligo dell'esperto prestare la propria opera anche all'estero quando la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo lo disponga ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 .

4. L'esperto non puo' esercitare il commercio, l'industria, ne' alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di altri soggetti pubblici o privati o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro o in enti di qualsiasi natura che ricevono erogazioni dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.