Decreto 29 novembre 2011, n. 223 Art. 8Ferie
1. L'esperto ha diritto a ferie retribuite nella misura annua di 32 giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di cui alla legge n. 937/1977 .
2. Si applica l' articolo 143 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .
Note all' art. 8: La legge 23 dicembre 1977, n. 937 (Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1977, n. 355. Per il testo dell' articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , si veda nelle note all'art. 3.