Decreto 29 novembre 2011, n. 223 Art. 10Tempo di lavoro
1. Gli esperti articolano la propria prestazione lavorativa in relazione all'esigenza di assicurare il buon andamento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo loro affidate, sulla base delle esigenze di servizio determinate dal superiore gerarchico diretto. In caso di svolgimento di attivita' lavorative in ore serali o notturne o in giorni festivi, viene garantito l'adeguato recupero del riposo fisiologico sacrificato alle necessita' del servizio.
2. Nessun compenso e' dovuto a titolo di straordinario.
3. Non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.