Decreto 29 novembre 2011, n. 223 Art. 12Norme transitorie ed entrata in vigore
1. Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. In sede di prima applicazione, le procedure di cui all'articolo 3, commi 3 e 4 sono avviate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Fino ad allora gli esperti di cui all'articolo 1, comma 1 resteranno inquadrati nei livelli ad essi attribuiti all'atto del reclutamento, con la stipula, previa valutazione del curriculum di servizio e il superamento di un colloquio innanzi ad una Commissione nominata dal Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, di contratti individuali a tempo indeterminato, ai sensi dell' articolo 1, comma 01 del Decreto Legislativo n. 368/2001 .
3. In applicazione di quanto previsto dall' articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , il collocamento degli esperti in un livello funzionale e retributivo superiore eventualmente disposto negli anni 2011, 2012 e 2013, ha effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Alle retribuzioni del personale di cui al presente regolamento si applicano le limitazioni degli adeguamenti automatici retributivi previsti dai provvedimenti di contenimento della spesa pubblica adottati per il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni.
4. E' abrogato il regolamento di cui al Decreto Interministeriale 209/4566/1 del 27/7/1987 e successive integrazioni. Il presente regolamento, munito del Sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 novembre 2011 Il Ministro degli affari esteri Terzi di Sant'Agata Il Ministro dell'economia e delle finanze Monti Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2012 Affari esteri, registro n. 1, foglio n. 83
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell' articolo 9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, S.O. : «Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico (Omissis). 21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all' articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , cosi' come previsti dall' articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.».