Decreto 29 novembre 2011, n. 223 Art. 7Distacco presso organizzazioni internazionali
1. Con il consenso dell'interessato e previa intesa con l'ente di destinazione, la Direzione Generale puo' distaccare l'esperto a prestare temporaneamente servizio presso un'organizzazione internazionale operante nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. L'organizzazione internazionale ne assume ogni onere finanziario, esclusi gli oneri previdenziali che, calcolati sul trattamento metropolitano, restano a carico dell'Amministrazione.
2. Il periodo di distacco non puo' eccedere un anno, rinnovabile al massimo per un ulteriore anno. Per esigenze di servizio, nel corso del periodo suddetto, la Direzione Generale puo' disporre il rientro dell'esperto distaccato presso l'Amministrazione centrale con un preavviso di 90 giorni.
3. E' fatta salva la disciplina degli esperti nazionali distaccati presso le istituzioni dell'Unione Europea.