Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Decreto 29 novembre 2011, n. 223 · Decreto 29 novembre 2011, n. 223 — Regolamento recante norme per la disciplina dei contratti degli esperti di cooperazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo). (12G0006)

Decreto 29 novembre 2011, n. 223 Art. 3Funzioni

In KraftAmtlicher Text

1. Gli esperti di cui all'articolo 2, comma 1 sono collocati in tre livelli funzionali e retributivi, a seconda dell'esperienza maturata e del livello di responsabilita'.

2. Per il primo livello funzionale e retributivo possono essere stipulati al massimo 20 contratti. Per il secondo livello funzionale e retributivo possono essere stipulati al massimo 50 contratti. I restanti contratti, fino alla concorrenza dei contingenti massimi previsti dalla legge n. 49/1987 , sono stipulati al terzo livello funzionale e retributivo.

3. Gli esperti del terzo livello possono accedere al secondo livello funzionale e retributivo dopo almeno 8 anni di effettivo svolgimento delle funzioni nel terzo livello, previa valutazione positiva sul servizio prestato da parte di una Commissione istituita dalla Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo, previa delibera del Comitato Direzionale per la cooperazione allo sviluppo.

4. Dopo almeno 8 anni di effettivo svolgimento delle funzioni di esperto di secondo livello o dopo almeno 16 anni di effettivo svolgimento delle funzioni di esperto, di cui almeno 4 al secondo livello, gli esperti possono accedere al primo livello funzionale e retributivo, con la medesima procedura di cui al comma precedente.

5. Per particolari esigenze di servizio e su parere favorevole del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo, nell'ambito di applicazione dell' articolo 17, comma 1, lettera c) della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , il Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo puo' incaricare del coordinamento di una Sezione distaccata di cui all' articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177 persone che, nel biennio precedente, abbiano ricoperto un incarico di cui all' articolo 16, comma 1, lettere c) ed e) della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , anche qualora la cessazione dall'incarico stesso sia avvenuta ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del presente regolamento. Restano fermi i compiti attribuiti dall' articolo 13, comma 4 della legge n. 49/1987 al Direttore dell'Unita' Tecnica Locale da cui la Sezione distaccata dipende.

6. L'incarico di cui al precedente comma e' conferito per un periodo di 1 anno ed e' rinnovabile per una o piu' volte fino al massimo complessivo di 3 anni. L'incarico e' in qualsiasi momento revocabile, previa delibera del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo. Si applicano gli articoli 142 , 143 e 148 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .

Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo17, comma 1, lettera c), della citata legge n. 49 del 1987 : «Art. 17. Invio in missione. - 1. Il personale inviato in missione all'estero per periodi superiori a quattro mesi in relazione a progetti di cooperazione allo sviluppo e' tratto dalle seguenti categorie: (Omissis). c) personale assunto dal Ministero degli affari esteri con contratto di diritto privato a tempo determinato, sulla base di criteri fissati dal Comitato direzionale.». - Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 1988 : «Art. 4. Unita' tecniche di cooperazione.- 1. Le unita' tecniche di cooperazione di cui all'art. 13 della legge provvedono ai compiti di cui al predetto articolo nel quadro dell'attivita' di indirizzo e di coordinamento propria alle rappresentanze diplomatiche competenti, per il cui tramite vengono inviate le relazioni di cui ai punti a) e b) del comma 3. 2. Alle unita' tecniche di cooperazione puo' essere attribuita una competenza limitata al Paese in cui ha sede la rappresentanza diplomatica presso la quale sono istituite, oppure estesa anche ad altri Paesi. In tali altri Paesi possono essere istituite sezioni distaccate dell'unita' tecnica. Le unita' tecniche competenti per piu' di un Paese rispondono, per ciascuno di essi, alla competente rappresentanza diplomatica. 3. Le unita' tecniche sono dotate dalla Direzione generale, ove necessario, di locali idonei come sede degli uffici; sono altresi' dotate di veicoli, arredi d'ufficio ed attrezzature professionali, secondo le esigenze tecniche di servizio, anche in relazione alle esigenze del personale inviato in missione all'estero per compiti di cooperazione. I relativi acquisti possono essere effettuati anche nel Paese d'impiego o in altri Paesi.". - Si riporta l'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della citata legge n. 49 del 1987 : «Art. 16. Personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. - 1. Il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e' costituito da: (Omisssis). c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12 (Omissis). e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali nei limiti di un contingente massimo di trenta unita', assunti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera c).». - Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 4, della citata legge n. 49 del 1987 : «Art. 13.Unita' tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo. (Omissis). 4. Ciascuna unita' tecnica e' diretta da un esperto di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) ed e), che risponde, al capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio.». - Si riporta il testo degli articoli 142 , 143 e 148 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, S.O.: «Art. 142. Comportamento del personale.- Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri e' tenuto a comportarsi con particolare discrezione e riservatezza. Inoltre il personale in servizio all'estero deve ispirare in special modo la sua condotta sia in privato che in ufficio e in pubblico ai piu' rigorosi principi di disciplina, correttezza e decoro imposti dai maggiori doveri derivanti dalle funzioni rappresentative proprie o dell'ufficio di cui fa parte e dal rispetto delle leggi e degli usi locali.» «Art. 143. Congedi e permessi al personale all'estero.- 1. La durata del congedo ordinario o delle ferie del personale in servizio all'estero e' aumentata, per le necessita' inerenti al servizio, di un decimo, in relazione al periodo di effettivo servizio ivi prestato. 2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate e in quelle particolarmente disagiate di cui all'articolo 144, i periodi di congedo ordinario annuale o di ferie stabiliti per gli impiegati civili dello Stato, modificato secondo il disposto del primo comma, sono aumentati, rispettivamente, di 7 e di 10 giorni lavorativi. 3. Il congedo ordinario e le ferie sono irrinunciabili e possono essere fruiti anche in periodi di diversa durata compatibilmente con le esigenze di servizio. 4. Il congedo ordinario e le ferie possono essere interrotti per motivi di servizio su disposizione del Ministero. 5. I periodi di congedo ordinario e di ferie comprensivi degli aumenti di cui al presente articolo possono essere cumulati fino ad un massimo di quattro mesi .». «Art. 148. Pubblicazioni e conferenze. - I dipendenti dell'Amministrazione degli affari esteri e coloro che svolgono attivita' nell'ambito dell'Amministrazione stessa sono tenuti, quando non si tratti di esercizio di funzioni di ufficio, ad ottenere la preventiva autorizzazione del Ministero per pubblicare scritti, anche non firmati, effettuare conferenze o interventi orali in pubblico o diretti al pubblico, concedere interviste o parteciparvi, su argomenti di carattere politico connessi con l'attivita' dell'Amministrazione o che comunque abbiano attinenza con le relazioni internazionali.».