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Legge 27 ottobre 1951, n. 1208 · Legge 27 ottobre 1951, n. 1208 — Costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati nell'art. 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165

Legge 27 ottobre 1951, n. 1208 ст. 6

ДействуетОфициальный текст

L'ammortamento di ciascun mutuo, da parte dei mutuatari, e il rimborso della corrispondente anticipazione al Ministero del tesoro, da parte dell'Istituto, avranno inizio alla stessa data ed avranno la durata massima di venti anni. L'ammortamento dei mutui sara' effettuato al tasso annuo di interesse del 4,50 per cento, mediante annualita' posticipate costanti, comprensivo della quota spettante agli Istituti, a copertura delle proprie spese di amministrazione dei rischi e delle spese per imposte ed ogni altro onere, nella misura che sara' stabilita con la convenzione, di cui al precedente art. 2. Dette annualita' saranno versate dagli Istituti - previa detrazione della quoti ad essi spettante - al Ministero del tesoro a rimborso dell'anticipazione, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio d'entrata, alle scadenze stabilite, indipendentemente dal pagamento all'istituto della corrispondente annualita' da parte del mutuatario. Oltre al pagamento delle anzidette annualita' e delle normali spese contrattuali e di istruttoria tecnica e legale dei mutui, nessun altro onere potra' essere fatto gravare sui mutuatari, dagli Istituti, a qualsiasi titolo.