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Legge 27 ottobre 1951, n. 1208 · Legge 27 ottobre 1951, n. 1208 — Costituzione di un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli Istituti di credito agrario di miglioramento autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati nell'art. 3 della legge 23 aprile 1949, n. 165

Legge 27 ottobre 1951, n. 1208 ст. 2

ДействуетОфициальный текст

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sara' stabilita la quota percentuale del fondo, di cui al secondo comma dell'art. 1, da concedere in anticipazione ai singoli Istituti indicati nell'articolo stesso. La concessione delle anticipazioni avra' luogo in base ad una convenzione, da stipularsi tra il Ministero del tesoro, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ciascuno dei predetti Istituti.