Legge 27 ottobre 1951, n. 1208 ст. 5
Durante il periodo di preammortamento dei mutui le somme prelevate sui conti vincolati, di cui all''ultimo comma del precedente art. 4, saranno infruttifere di interesse. Del pari i mutuatari non dovranno corrispondere alcun interesse agli Istituti sulle singole somministrazioni. Nella convenzione di cui al precedente art. 2 saranno inserite clausole atte a contenere entro i piu' brevi termini il periodo di preammortamento dei mutui.