Legge 8 marzo 1949, n. 75 ст. 29Ammontare massimo dei contributi
CAPO VII. DISPOSIZIONI VARIE
L'ammontare massimo dei contributi di ammortamento, di miglioramento e sui materiali, previsti dagli articoli 4, 5, 15, 17, 18 e 27, e' determinato dagli elementi contenuti nelle domande di cui rispettivamente agli articoli 2, 20 e 27. Qualora l'ammontare del contributo di ammortamento e del contributo di miglioramento, accertato a lavori ultimati, risulti inferiore ai nove decimi dell'ammontare di esso calcolato a norma del precedente comma, l'ammontare del contributo definitivo e' determinato sottraendo dal doppio dell'ammontare accertato i nove decimi dell'ammontare calcolato.