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Legge 23 agosto 1993, n. 352 · Legge 23 agosto 1993, n. 352 — Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati

Legge 23 agosto 1993, n. 352 Art. 22

CAPO II COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI

In KraftAmtlicher Text

1. Per ogni specie fungina destinata alla conservazione, secondo le modalita' di cui all'articolo 21, l'unita' sanitaria locale competente rilascia, previo accertamento dei requisiti previsti dalla presente legge, apposita autorizzazione, i cui estremi sono indicati sull'etichetta del prodotto conservato.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validita' su tutto il territorio nazionale. ((1)) ---------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 , ha disposto (con l'art. 13) che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.