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Legge 23 agosto 1993, n. 352 · Legge 23 agosto 1993, n. 352 — Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati

Legge 23 agosto 1993, n. 352 Art. 21

CAPO II COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI

In KraftAmtlicher Text

1. I funghi conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, sottovuoto, al naturale, congelati, surgelati, o altrimenti preparati debbono appartenere a specie facilmente riconoscibili e ben conservabili. Ogni confezione puo' contenere funghi di una o piu' specie.

2. Su ogni confezione sono riportati in modo facilmente visibile i nomi scientifici delle specie di funghi contenute e le rispettive quantita', espresse percentualmente in ordine decrescente, ai sensi dell' articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , come sostituito dall' articolo 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 441 , e dell' articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 . ((1)) ---------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 , ha disposto (con l'art. 13) che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.