Legge 23 agosto 1993, n. 352 Art. 23
CAPO II COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI
1. La violazione delle norme di cui al presente capo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 4, comporta l'applicazione, da parte delle competenti autorita', della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.
2. E' fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.