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Legge 12 agosto 1993, n. 301 · Legge 12 agosto 1993, n. 301 — Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea

Legge 12 agosto 1993, n. 301 Art. 3Disposizioni particolari per i prelievi e gli innesti di cornea

In KraftAmtlicher Text

1. Le operazioni di prelievo della cornea sono effettuate, nel rispetto della salma, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonche' a domicilio, da parte di personale medico.

2. Gli innesti di cornea sono effettuati nelle strutture sanitarie pubbliche e private. Per tali operazioni non e' richiesta alcuna autorizzazione particolare.