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Legge 12 agosto 1993, n. 301 · Legge 12 agosto 1993, n. 301 — Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea

Legge 12 agosto 1993, n. 301 Art. 4Centri di riferimento per gli innesti corneali

In KraftAmtlicher Text

1. Le regioni, singolarmente o d'intesa tra loro, provvedono all'organizzazione, al funzionamento ed al controllo dei centri di riferimento per gli innesti corneali regionali o interregionali.

2. I centri di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:

a) informazione e propaganda sul territorio;

b) organizzazione dei prelievi di cornea;

c) deposito e conservazione delle cornee;

d) esame, selezione, eventuale trattamento e consegna delle cornee;

e) promozione degli innesti corneali;

f) promozione della ricerca.