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Legge 12 agosto 1993, n. 301 · Legge 12 agosto 1993, n. 301 — Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea

Legge 12 agosto 1993, n. 301 Art. 2Accertamento della morte mediante mezzi strumentali

In KraftAmtlicher Text

1. Il prelievo di cui all'articolo 1 puo' essere effettuato previo accertamento della morte per arresto cardiaco irreversibile.

2. La morte per arresto cardiaco irreversibile e' accertata, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonche' a domicilio, mediante rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di venti minuti primi.

3. Il medico che dichiara la morte e' tenuto a darne immediata comunicazione al piu' vicino centro di riferimento per gli innesti corneali di cui all'articolo 4.