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Legge 5 febbraio 1992, n. 169 · Legge 5 febbraio 1992, n. 169 — Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini

Legge 5 febbraio 1992, n. 169 Art. 11

In KraftAmtlicher Text

1. Il produttore che vende olio a denominazione di origine controllata e' tenuto a dichiarare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro due giorni dalla vendita:

a) la quantita' di olio a denominazione di origine controllata prodotta;

b) la quantita' di olio a denominazione di origine controllata venduta;

c) il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente.

2. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilascia ricevuta di quanto dichiarato ai sensi del comma 1.