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Legge 5 febbraio 1992, n. 169 · Legge 5 febbraio 1992, n. 169 — Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini

Legge 5 febbraio 1992, n. 169 Art. 12

In KraftAmtlicher Text

1. I produttori e i commercianti di olio a denominazione di origine controllata devono tenere un registro di magazzino di carico e scarico in cui, nella parte del carico, sono registrate le partite da essi prodotte o acquistate, allegando le ricevute delle dichiarazioni relative alla produzione o le fatture, e, nella parte dello scarico, le partite vendute con gli estremi delle fatture emesse.

2. I venditori al consumo che non confezionino gli oli di cui al comma 1 non sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico; essi devono conservare per tre anni le fatture di acquisto dell'olio commercializzato.