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Legge 5 febbraio 1992, n. 169 · Legge 5 febbraio 1992, n. 169 — Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini

Legge 5 febbraio 1992, n. 169 Art. 10

In KraftAmtlicher Text

1. Il conduttore di un oliveto a coltura specializzata o promiscua iscritto all'albo di cui all'articolo 8, che vende le olive provenienti dagli oliveti iscritti all'albo medesimo, e' tenuto a dichiarare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro due giorni dalla vendita delle olive:

a) la quantita' di olive prodotte;

b) la quantita' di olive vendute;

c) il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente.

2. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilascia al conduttore ricevuta di quanto dichiarato ai sensi del comma 1.

3. L'olio ottenuto dalle olive vendute ai sensi del presente articolo, prodotto al di fuori della zona delimitata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), non puo' essere commercializzato con la relativa denominazione di origine.