Legge 15 gennaio 1991, n. 14 Art. 3
1. L'articolo 128 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 128. - 1. Per la notificazione degli atti e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico nella seguente misura: a) per gli atti aventi fino a due destinatari . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 5.000 b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 15.000 c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 24.000".
Verweist auf
- Legge 15 gennaio 1991, n. 14 Art. 128