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Legge 15 gennaio 1991, n. 14 · Legge 15 gennaio 1991, n. 14 — Forfetizzazione e rivalutazione dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari, nonche' erogazione al personale appartenente alle predette categorie di un compenso mensile non pensionabile

Legge 15 gennaio 1991, n. 14 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

1. L'articolo 129 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 129. - 1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che importi la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico nella seguente misura: a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a L. 1.000.000 . . . . . . . . . . . . . . .L. 5.000 b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a L. 1.000.000 fino a L. 5.000.000 . . ." 7.000 c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a L. 5.000.000 o di valore indeterminabile . . . . . . . . . . . . . . . . ." 13.000".