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Legge 15 gennaio 1991, n. 14 · Legge 15 gennaio 1991, n. 14 — Forfetizzazione e rivalutazione dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari, nonche' erogazione al personale appartenente alle predette categorie di un compenso mensile non pensionabile

Legge 15 gennaio 1991, n. 14 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. L'articolo 123 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 123. - 1. Costituiscono proventi dell'ufficiale giudiziario: a) il diritto di notificazione; b) il diritto di esecuzione; c) il diritto di protesto cambiario; d) il diritto di assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancelliere".