Legge 15 gennaio 1991, n. 14 Art. 2
1. L'articolo 123 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 123. - 1. Costituiscono proventi dell'ufficiale giudiziario: a) il diritto di notificazione; b) il diritto di esecuzione; c) il diritto di protesto cambiario; d) il diritto di assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancelliere".
Verweist auf
- Legge 15 gennaio 1991, n. 14 Art. 123