Legge 26 novembre 1990, n. 353 Art. 36Poteri istruttori del giudice
1. L' articolo 312 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 312. - (Poteri istruttori del giudice). Il pretore o il conciliatore puo' disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verita'".
Verweist auf
- Legge 26 novembre 1990, n. 353 Art. 312