Legge 26 novembre 1990, n. 353 Art. 35Sospensione necessaria
1. L' articolo 295 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 295. - (Sospensione necessaria). - Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, della cui definizione dipende la decisione della causa".
Verweist auf
- Legge 26 novembre 1990, n. 353 Art. 295