Legge 26 novembre 1990, n. 353 Art. 37Querela di falso
1. L' articolo 313 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 313. - (Querela di falso). - Se e' proposta querela di falso, il pretore o il conciliatore, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione sospense il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Puo' anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma".
Verweist auf
- Legge 26 novembre 1990, n. 353 Art. 313