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Legge 26 novembre 1990, n. 353 · Legge 26 novembre 1990, n. 353 — Provvedimenti urgenti per il processo civile

Legge 26 novembre 1990, n. 353 Art. 37Querela di falso

In KraftAmtlicher Text

1. L' articolo 313 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 313. - (Querela di falso). - Se e' proposta querela di falso, il pretore o il conciliatore, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione sospense il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Puo' anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma".