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Legge 18 febbraio 1989, n. 56 · Legge 18 febbraio 1989, n. 56 — Ordinamento della professione di psicologo

Legge 18 febbraio 1989, n. 56 Art. 9Iscrizione

In KraftAmtlicher Text

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, di cui al precedente articolo 8, esamina le domande entro due mesi dalla data del loro ricevimento.

2. Il consiglio provvede con decisione motivata, su relazione di un membro, redigendo apposito verbale.