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Legge 18 febbraio 1989, n. 56 · Legge 18 febbraio 1989, n. 56 — Ordinamento della professione di psicologo

Legge 18 febbraio 1989, n. 56 Art. 16Scioglimento del consiglio regionale o provinciale dell'ordine

In KraftAmtlicher Text

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine se, richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, puo' essere sciolto. Inoltre puo' essere sciolto su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'albo.

2. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro trenta giorni dal verificarsi dei casi di cui al comma 1. ((7))

4. Il commissario ha la facolta' di nominare, tra gli iscritti nell'albo, un comitato di non meno di due e non piu' di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

--------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56 , ogni riferimento al Ministro di grazia e giustizia e al Ministero di grazia e giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute".