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Legge 18 febbraio 1989, n. 56 · Legge 18 febbraio 1989, n. 56 — Ordinamento della professione di psicologo

Legge 18 febbraio 1989, n. 56 Art. 23Comunicazioni dell'esito delle elezioni

In KraftAmtlicher Text

1. Il presidente del seggio comunica alla presidenza del consiglio dell'ordine regionale o provinciale i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provve alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine.

2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al Consiglio nazionale dell'ordine, al Ministro di grazia e giustizia, nonche' al procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale dell'ordine. ((7))

--------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56 , ogni riferimento al Ministro di grazia e giustizia e al Ministero di grazia e giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute".