Legge 18 febbraio 1989, n. 56 Art. 22Votazione
1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, predeterminato dal Consiglio nazionale con il timbro del consiglio dell'ordine regionale o provinciale degli psicologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scritatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221)) .
3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
4. I componetti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella gradutaoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la meta' dei consiglieri si procede a nuove elezioni.