Legge 18 febbraio 1989, n. 56 Art. 21Composizione del seggio elettorale
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 2005, N. 221)) .
2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento e' sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine.
3. Durante la votazione e' sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.