Legge 18 febbraio 1989, n. 56 Art. 18Termini per la presentazione dei ricorsi
1. I ricorsi di cui all'art. 17 sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.
2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.