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Legge 18 febbraio 1989, n. 56 · Legge 18 febbraio 1989, n. 56 — Ordinamento della professione di psicologo

Legge 18 febbraio 1989, n. 56 Art. 18Termini per la presentazione dei ricorsi

In KraftAmtlicher Text

1. I ricorsi di cui all'art. 17 sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.