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Legge 18 febbraio 1989, n. 56 · Legge 18 febbraio 1989, n. 56 — Ordinamento della professione di psicologo

Legge 18 febbraio 1989, n. 56 Art. 19Decisioni sui ricorsi

In KraftAmtlicher Text

1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine, di cui all'articolo 17, il tribunale competente per territorio provvede in camera di consiglio sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere alla corte d'appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.