Legge 18 febbraio 1989, n. 56 Art. 17Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine ed in materia elettorale
1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine nonche' i risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso.