Legge 1 febbraio 1989, n. 53 Art. 29
TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 14 entrano in vigore il 1 gennaio 1990.
TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 14 entrano in vigore il 1 gennaio 1990.