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Legge 1 febbraio 1989, n. 53 · Legge 1 febbraio 1989, n. 53 — ((Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato))

Legge 1 febbraio 1989, n. 53 Art. 28

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

In KraftAmtlicher Text

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque, incompatibili con la presente legge.

2. Al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza non si applica la legge 31 maggio 1975, n. 205 .

Nota all' art. 28: La legge n. 205/1975 contiene norme per la corresponsione di un premio di arruolamento ai carabinieri, alle guardie di finanza, alle guardie di pubblica sicurezza, agli agenti di custodia ed alle guardie forestali.